DICHIARAZIONE EQUIPOLLENTE AL GREEN PASS. Info nell’articolo successivo su Sostitutivo

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FILE WORD DA SCARICARE PER DICHIARAZIONE EQUIPOLLENTE GREEN PASS

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MODULO PER ESERCENTI PER RIFIUTARE DI ADEMPIERE AL CONTROLLO GREEN PASS


DOCUMENTO SOSTITUTIVO DELLA

CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS)

(Valido ad ogni effetto di Legge)

Il sottoscritto ———————— nato a ——————— (—) il———————– cod. fisc. —————————-, residente a ———————- (—) presso la via —————————— – documento di riconoscimento Carta di identità n.————– rilasciata dal ——————– il ——————-, essendo in possesso di tutti i requisiti di legge per l’esercizio dei propri diritti civili, e consapevole delle conseguenze a cui si va incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 c.p.). Ai sensi dell’art. 10 della L. 675 del 31 dicembre 1996, si consente nei limiti imposti dal Garante della Privacy il trattamento dei dati ed ai sensi della stessa Legge se ne rivendica la tutela in ogni ambito e situazione in cui il presente documento verrà utilizzato.

AI SENSI DEI SEGUENTI ARTT. DEL D.P.R. 445/2000

  • 38, la presente autocertificazione viene corredata del documento di identità ovvero viene inviata a mezzo telematico al destinatario (Pubblica Amministrazione o esercente un pubblico servizio o un esercente aperto al pubblico) ovvero presentata brevi manu al ricevente;
  • 46, lett. d), “Godimento dei diritti civili e politici”, il sottoscritto dichiarante gode dei medesimi diritti civili di chi è munito di Green Pass secondo le recenti e future norme legislative;
  • 47, 48, il presente documento di autocertificazione sostituisce al solo scopo di esercitare, in modo paritetico, indiscriminato e garantito dalla Costituzione Italiana, oltre che dalle Leggi Europee, gli stessi identici diritti esercitabili con il Green Pass, ovvero di libero ingresso in ogni locale e/o ambiente, mezzo di trasporto, istituto scolastico, ospedale o clinica, luogo di lavoro, museo o luogo di cultura, come previsto dai Decreti Legge sopra riportati.

INOLTRE

  • Vista la 848/1995 [Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 – (GU Serie Generale n.221 del 24-09-1955)];
  • Vista la Legge 219 del 2017 [Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento – (GU Serie Generale n.12 del 16-01-2018)];
  • Vista la 145/2001 [Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani – (GU Serie Generale n.95 del 24-04-2001)];
  • Vista la Legge 130/2008 [Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007.(GU n.185 del 08-08-2008 – Suppl. Ordinario n. 188)];
  • Visto il Regolamento (UE) 2021/953 e la Risoluzione n. 2361/2021 sul certificato COVID-19 sanciscono il principio di non discriminazione. In particolare, al considerando (36) il regolamento esclude l’obbligo vaccinale stabilendo il principio di non discriminazione di coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi “prescrizione omessa nella prima versione della traduzione italiana e rettificata solo il 5 luglio 2021”;
  • Visto l’ 4, co. 2, lett. e) nota 2, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito in L. 16 settembre 2021, n. 126 (G.U. 18/09/2021, n. 224), che modifica l’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 [cfr. art.9, co.9], al fine di precisare che «Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»rendendole dunque inapplicabili;
  • Visto l’ 51 c.p. (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere);
  • Visto l’ 393 bis c.p. (causa di non punibilità), il quale permette la “Resistenza agli Atti Arbitrari dei Pubblici Ufficiali”, ed essendo il D.L. 23 Luglio 2021 in contrasto con il Regolamento EU 953/2021, poiché quest’ultimo gerarchicamente superiore, l’atto di impedire l’accesso a vari luoghi e di sanzionare la mancanza di possesso del Green Pass, diventa un atto arbitrario.

 

TENUTO CONTO CHE:

  • L’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata […] sulle convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura”;
  • L 10 della Costituzione Italiana, secondo cui L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. …” e dunque al Regolamento e Statuto dell’Unione Europea;
  • L’artt. 13, 16 della Costituzione “La libertà personale e di circolazione è inviolabile”;
  • L’art. 32 della Costituzione e L. 219/2017, “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”, dunque l’obbligo di Green Pass che prevede il “vaccino” o il “tampone” è anch’esso incostituzionale, illegittimo dunque illegale;
  • L’art. 21 della L. 183/2010, “Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche […] garantendo l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica”;
  • il Regolamento UE 2016/679 sulla Privacy nei considerando n. 32, 33, 42, 43, 50, 54, 161 e negli artt. 4, 6, 7 e 9 per ciò che concerne il Consenso al Trattamento dei Dati Personali.

A MENTE DI TUTTO QUANTO SOPRA IL SOTTOSCRITTO

AUTOCERTIFICA

I propri DIRITTI INVIOLABILI, OGGETTIVI, SOGGETTIVI E RELATIVI, nelle stesse identiche misure garantite a chi sia munito di c.d. “certificazione verde” ovvero possesso del Green Pass.

Livorno, 31-12-2021                                                                                                                                                               FIRMA

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PER CHIUNQUE, PUBBLICO UFFICIALE, FORZA DI POLIZIA

VOLESSE COSTRINGERE IL SOTTOSCRITTO A MISURE RESTRITTIVE DELLE LIBERTÀ, SI PREGIA RAPPRESENTARE

(la presente dichiarazione verrà inserita a verbale di contestazione emesso dalle Autorità per gli effetti dell’art.357 c.p.p.)

  • le Formule di giuramento alla Repubblica Italiana;
  • L’art. 28 della Costituzione, “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”;
  • Gli articoli 323 c.p. (abuso d’ufficio), 604 bis p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa), 610 c.p. (Violenza privata), 658 c.p. (Procurato allarme presso l’Autorità), 661 c.p. (Abuso di credulità popolare), 629 c.p. (Estorsione).

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PER GLI ESERCENTI COMMERCIALI CHE

VOLESSERO IMPEDIRE AL SOTTOSCRITTO LA PRESTAZIONE DEL PROPRIO ESERCIZIO, SI PREGIA RAPPRESENTARE

(la presente dichiarazione verrà inserita a verbale di contestazione emesso dalle Autorità per gli effetti dell’art.357 c.p.p.)

  • L’art. 187 T.U.L.P.S., “Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale [cliente in stato di ebbrezza], gli esercenti non possono rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”, la violazione è punita con sanzione da € 516,00 a € 3.096,00.
  • Gli articoli 604 bis p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa), 610 c.p. (Violenza privata),658 c.p. (Procurato allarme presso l’Autorità), 661 c.p. (Abuso di credulità popolare).

Livorno, 31-12-2021                                                                                                                                                               FIRMA

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Redazione Gospa News

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