LO STATO OSTACOLA I SINDACATI MILITARI. Li Teme ”come una Metastasi” dopo le Proteste per i Vaccini Obbligatori

LO STATO OSTACOLA I SINDACATI MILITARI. Li Teme ”come una Metastasi” dopo le Proteste per i Vaccini Obbligatori

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Prosegue con questo secondo articolo la collaborazione formale dell’amico Piero Angelo De Ruvo quale autore di Gospa News specializzato sulle tematiche militari. Dopo essersi congedato per la meritata pensione come Primo Luogotenente dell’Esercito Italiano non può più conservare l’incarico di rappresentante sindacale militare come aveva fatto in precedenza con ammirevoli battaglie contro l’obbligo vaccinale per i lavoratori delle Forze Armate. 

di Piero Angelo De Ruvo

La legge n° 46 del 28 aprile 2022, detta le norme sull’esercizio della libertà Sindacale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare. Questa legge, come potrete notare nel corso della lettura, parte dal lontano, dal 2 ottobre 2014 con la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). L’attuale legge dovrebbe (il condizionale e d’obbligo), tutelare i cittadini in divisa, purtroppo così non è stato, anzi li ha ancor più ingessati ed anestetizzati. Insomma una legge il cui percorso non terminerà con i decreti attuativi che man mano il Ministro della Difesa dovrà approvare. Questa Legge, a mio avviso, ha tutte le carte in regola per essere impugnata davanti alla CEDU ed ottenere la giusta collocazione nella compagine militare.

Paradossalmente questa legge è stata discussa in piena Pandemia, e viene approvata all’indomani dell’obbligo Vaccinale per gli appartenenti alle Forze Armate e Forze di Polizia ad Ordinamento Militare (15/12/2021). Inoltre, cosa ancor più enigmatica, viene emanata, in tutta fretta, a fine aprile 2022 poco prima che il Governo cadesse.

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LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUI SINDACATI MILITARI

Con la sentenza n° 120/2018, la Consulta ha dichiarato “…. l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n 66 (Codice dell’Ordinamento Militare), in quanto prevede che “I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali”.

Con tale sentenza, la Corte Costituzionale ha integralmente riletto il proprio orientamento sulla controversia dei sindacati militari, espresso con la sentenza 449 del 1999 con la quale esprimeva “ non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, primo comma, della legge 11 luglio 1978 n 382 (Norme di principio sulla disciplina militare)”, cioè proprio la norma di legge che vietava ai militari la costituzione di “associazioni professionali a carattere sindacale”

La Consulta, ha effettuato questa rettifica alla norma in quanto “obbligata” dai trattati europei che impongono una ratifica nell’ordinamento nazionale delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) il 2 ottobre 2014,, che sulla vicenda ha emesso due sentenze (Matelly contro Francia, e Asociation de Dèfense des Droits des Militaires – AdefDroMil contro Francia).

In sostanza la CEDU ha stabilito, in entrambi i casi, che “la restrizione dell’esercizio del diritto di associazione sindacale dei militari non può spingersi sino alla negazione della titolarità stessa di tale diritto.”

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Dopo mesi dalla sentenza della Corte Costituzionale (120/2018), i dibattiti per ottenere una legge efficace, dinamica ed in grado di supportare le azioni sindacali, al fine di poter perseguire gli obiettivi della carta sociale Europea (ratificata dall’Italia), e nello stesso tempo rispondere alle esigenze dei cittadini in armi, i quali necessitano il riconoscimento del diritto sindacale, diritto costituzionalmente riconosciuto, si possono riassumere fondamentalmente in tre macro aree:

  1. il preventivo assenso ministeriale alla creazione di associazioni militari a carattere sindacale
  2. le limitazioni imposte alle associazioni militari a carattere sindacale.
  3. Il personale della Rappresentanza Militare inserito negli organici delle organizzazioni sindacali militari.

Le opinioni avverse su tali aspetti, rientrano nella controversia democratica e occorre fare chiarezza poiché alcune di esse si basano su presupposti, a mio avviso errati. Approfondiamoli.

1) IL PREVENTIVO ASSENSO MINISTERIALE

La sentenza 120/2018 della Corte Costituzionale, prevede che le Associazioni militari a carattere sindacale, devono ottenere il preventivo assenso dal Ministro della Difesa, infatti la Consulta afferma: «Quanto alla costituzione delle associazioni sindacali, allo stato applicazione la non censurata disposizione dell’art. 1475, punto 1, del d.lgs. N 66 del 2010, secondo cui “La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della Difesa”».

Si tratta di una condizioni di carattere generale, sia perché “species” del genere considerato dalla norma, sia per la loro particolare rilevanza. Piaccia o meno, gli statuti delle associazioni vanno sottoposti agli organi competenti, ciò non scagiona la parte politica, che in sede legislativa deve chiarire senza ogni minimo, i criteri da adottare per ottenere aspetti l’assenso, anche se per alcuni aspetti intrinsechi alla materia , quindi non già desumibili.

L’assenso Ministeriale viene invocato secondo il principio di democraticità dell’ordinazione delle forze armate, evidenziando l’art. 52 Cost., che non può non coinvolgere anche le associazioni fra militari.

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Ma sotto altro profilo, ossia quello della libertà di associazione sindacale sancita dal primo comma dell’art. 39 Cost.: l’esercizio di tale libertà è infatti possibile solo in un contesto democratico. Questa difformità, se non risolta a livello legislativo, potrà essere portato al vaglio degli organismi europei, nello specifico la stessa CEDU, ma ciò comporrà un iter sicuramente non breve e dagli esiti scontati.

In definitiva allo stato attuale, gli unici “Sindacati Militari” ad operare sono quelli autorizzati dai competenti ministeri, mentre per tutti quelli al di fuori di questo quadro normativo, non vengono riconosciuti, senza tener conto che chi vi si iscrive potrà correre in sanzioni disciplinari.

2) LE LIMITAZIONI DEI SINDACATI MILITARI

Come già previsto per la Rappresentanza Militare, la Consulta ha escluso tra le competenze del sindacato militare, le materie riguardante il rapporto gerarchico-funzionale, l’ordinamento, le operazioni, l’addestramento, l’impiego del personale, e il settore logistico- operativo.

Escludendo alcune di queste materie, il ruolo sindacale militare viene svalutato e svigorisce il senso stesso della rappresentatività sindacale. Infatti facendo un parallelismo, è come se ad un’organizzazione sindacale “non militare”, fosse vietato di discutere del piano industriale di un’azienda che comporti ricadute occupazionali.

Un altro nodo cruciale da sciogliere è quello delle controversie sull’applicazione del contratto nazionale ai militari, un recente emendamento (maggio 2019) approvato dalla LEGA, (con voto contrario di M5S e favorevole PD e FI), ha attribuito la competenza non al tribunale ordinario, ma a quello amministrativo, il quale segue un tipo di procedura molto meno conveniente per i lavoratori.

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Altro tema importante riguarda i militari della riserva o in pensione, infatti la norma vieta loro (senza una valida ed esaustiva motivazione) di iscriversi alle associazioni militari sindacali. Si ha la sensazione di essere “scartati”, dopo aver servito fedelmente, per lunghi lustri, lo Stato e la propria Forza Armata. Quando non si fa più parte attiva dell’organizzazione militare, si è più bisognevoli di “protezione sociale”. Una risorsa morale e culturale inestimabile.

Infine si è fiduciosi che i sindacati militari, facciano giungere le dovute istanze al legislatore, impegnato nella necessaria legge che disciplinerà l’operosità sindacale, confidando naturalmente, che le legittime aspettative del personale (compresi i militari della riserva o in quiescenza) appartenenti alle Forze Armate, trovino un punto d’incontro.

3) LA RAPPRESENTANZA MILITARE E I SINDACATI

Ultimo “argomento del contendere” riguarda la presenza del personale militare facente parte degli organi di Rappresentanza militare nella dirigenza dei sindacati militari.

É una questione molto animata e controversa, infatti si è discusso tanto se ai vertici delle organizzazioni sindacali militari, debba essere o meno il personale che ha (o ha avuto) cariche nella Rappresentanza Militare, segnalata come costosa, inutile e troppo fedele alla volontà degli Stati Maggiori.

La legislazione vigente è carente, l’unico atto ufficiale, è il parere del Consiglio di Stato, richiesto dal ministero della difesa, il quale afferma: “ ….. Mantenerli distinti serve ad evitare confusioni di ruoli e a preservare il ruolo dialettico delle associazioni sindacali…..”
E’ solo un parere del Consiglio di Stato, senza forza di legge, e non può essere invocato per alcun atto. Solo la futura legge che disciplinerà i Sindacati Militari, potrà disciplinare il tutto.

Intanto la questione delle associazioni militari a carattere Sindacale, perdura ad essere stranamente sottovalutata dagli organi di stampa e non solo.

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La conseguenza di tutto ciò, è colpevolizzare i delegati militari di aver rappresentato gli interessi del personale militare. In ogni caso, non si può negare, che qualcuno, spinto da interesse personale, abbia voluto svolgere il suo mandato con azioni poco incisive nella tutela e nell’interesse del personale che rappresentava, sicuramente questo giudizio non va esteso a tutti, in tanti si sono prodigati ed anno promosso varie azioni a favore del personale.

L’ armatura dei sindacati militari è la democraticità interna, ognuno è libero di dare la sua fiducia a qualsiasi candidato che si propone per la dirigenza sindacale, se lo ritiene inadeguato, può sempre votarne un altro. Questa è la democrazia, non quella di affidare -ex lege- i ruoli apicali di Presidente Cobar, Coir, e Cocer all’Ufficale più alto in grado, come se, il solo grado potesse garantire una certa preparazione in materia, ma ancor più garantire il difendere i diritti dei lavoratori in Divisa. Voi vi fidereste se il dirigente sindacale di fabbrica fosse il figlio, o un parente stretto,dell’imprenditore?

Punto di Situazione (dopo la Legge 28 aprile 2022 n. 46)

IL CAMBIAMENTO SPAVENTA

Dunque, la nuova legge, è stata approvata senza dare, a tempo debito un adeguato spazio di confronto e discussione alle nuove associazioni già asseverate, nasce orfana di alcuni diritti sostanziali a garanzia del lavoratore in divisa.

Partendo dall’art. 5, dove le competenze dei Sindacati Militari si riassumono in “assistenza fiscale; agli spazi e alle attività culturali e ricreative; alle pari opportunità, ed alle infermità contratte in servizio e/o per causa di servizio.” Lasciando fuori dal loro operato, l’ordinamento, il settore logistico, ma soprattutto il rapporto gerarchico funzionale, le cui problematiche sono alla base dell’insoddisfazione dei lavoratori militari, e nel peggiore dei casi sfociano in atti estremi.

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Quindi il legislatore, ha marcato sin dai primissimi articoli, quale fosse il perimetro da cui i sindacati militari non potevano assolutamente uscire, proseguendo con l’art. 19 c.3, il quale sancisce che le associazioni sindacali che alla data di entrata in vigore della Legge abbiano già conseguito l’assenso del Ministro competente, devono adeguare le norme dello Statuto ai contenuti e alle prescrizioni entro un termine di novanta giorni dall’entrata in vigore (la Legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2022, con la conseguenza che è entrata in vigore il giorno 27 maggio 2022).

Il mancato adeguamento dello Statuto, non è di ostacolo all’esercizio dell’attività sindacale, ma nel caso in cui lo Statuto presenta dei contrasti con le disposizioni vigenti, il ministero della difesa ne deve dare tempestiva e motivata comunicazione all’associazione. Quest’ultima ha 15 giorni per inviare le sue osservazioni ed il ministero 30 gg per adottare un provvedimento finale.

Gli altri articoli seguono la scia di un vecchio ed arrugginito tema formale-burocratica, di gran lunga più importante della rappresentatività e della salvaguardia dei diritti della donna/uomo soldato.

CONCLUSIONI: SINDACATI TEMUTI COME UNA METASTASI

Sotto il profilo della competenza da riconoscere ai sindacati non ci possono e non ci devono essere dubbi. Il sindacato è un organo autonomo ed indipendente che interagisce con la controparte datoriale in maniera dialettica e paritetica. In altre parole, il sindacato deve avere la piena facoltà di contrattare. In questo senso si è peraltro già autorevolmente espresso il Consiglio di Stato nel citato parere n 2756 del 2018, affermando che “i sindacati dei militari hanno già il diritto ad esercitare l’azione sindacale e devono essere messi in condizioni di farlo”.

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Una volta accertato che l’azione del sindacato ha carattere contrattuale, è chiaro che la definizione delle materie di competenza dell’azione sindacale assume un ruolo centrale. Al momento la legge si limita a considerare “adeguata” a coprire una parte delle tematiche riguardanti i diritti dei militari, con l’esclusione delle materie già fuori dalla competenza della Rappresentanza Militare – RM , (l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, l’impiego del personale, il rapporto gerarchico- funzionale ed il settore logistico-operativo), dando la conferma che il legislatore ha voluto, di proposito, limitare l’operato dei sindacati, trattando le sigle sindacali come se fossero costole della RM.

Di fatto le tre macro aree sono rimaste pressoché inalterate, depauperate di quella democraticità e miglioramento che il mondo militare sperava:

  1. il preventivo assenso ministeriale alla creazione di associazioni militari a carattere sindacale (si è trasformato in una “iscrizione in apposito albo art. 3 c.1”, rendendo più facile il relativo controllo ed eventualmente l’espulsione dallo stesso albo, se una sigla sindacale da troppo fastidio)
  2. le limitazioni imposte alle associazioni militari a carattere sindacale, (sono rimaste pressoché invariate con tutte le limitazioni, presumibilmente dettati dai Vertici Militari)
  3. Il personale della Rappresentanza Militare inserito negli organici delle organizzazioni sindacali militari, (continuano indisturbati la loro inutile rappresentanza sino all’entrata in vigore del primo Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, inoltre non è stata regolamentata e/o previsto un conflitto di interesse con la posizione degli attuali Rappresentanti della RM a rivestire cariche dirigenziali nelle Sigle Sindacali. Vi era forse il timore che alcune materie trattate dai sindacati militari conducessero ad una paralisi operativa delle amministrazioni militari?

Io credo il contrario, credo invece ad un generale e sensibile miglioramento del benessere e di conseguenza del rendimento generale del personale a qualsiasi ruolo e livello senza intaccare l’operatività e la funzionalità amministrativa.

Il confronto con il sindacato su materie regolate da norme e contratti non può disanimare un comandante né intralciare o ritardare un’attività operativa, può al contrario impedire e/o contribuire a bloccare tutte quelle attività imposte fuori dalle regole o addirittura illecite.

Purtroppo il legislatore si è disinteressato volutamente di questi aspetti, cedendo al richiamo dei vertici delle Amministrazioni Militari, il mondo militare si vedrà consegnare delle Organizzazioni -pseudo -Sindacali, soggette ad autorizzazione ed inseriti in “Albo Sindacale” e quindi, a controllo successivo e regolate da una nuova disciplina posta al di fuori dell’art. 39 della Costituzione e del diritto Sindacale, con l’inevitabile risultato di rendere inidonea la tutela del personale. Così come è avvenuto per 40 anni con la RM.

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Volendo usare un eufemismo, di un Generale aspirante Europarlamentare, il quale ha etichettato le ASSOCIAZIONI MILITARI A CARATTERE SINDACALE” come delle “METASTASI”. In un primo momento potrebbe mostrarsi offensivo, ma l’etichettatura irrispettosa, e le “epicureismiche” dichiarazioni, seguite, hanno mostrato una chiave di lettura a dir poco sbalorditiva. In buona sostanza, se si considera il significato etimologico medico della parola“METASTASI” è con mal negata sorpresa, dopo una attenta disamina della parola utilizzata, siamo convenuti nel dare ragione al Generale.

Di fatto le metastasi (Fonte www.airc.it: sono cellule maligne che si staccano dal tumore originario e si diffondono in altri organi dove possono riprodursi e generare nuovi tumori […] Le metastasi, nella maggior parte dei casi, sono tipiche delle fasi più avanzate della progressione del tumore che inizialmente è localizzato, cioè limitato all’organo dove si è formato, e solo in seguito cresce e colonizza altri distretti dell’organismo).

Fantastico, siamo l’ultimo stadio di un Organismo (Organizzazione) infetto che trova il proprio stato clinico tumorale irreversibile. Vale a dire, se si è arrivati oggi a parlare di sindacati militari in un’Organizzazione la quale dovrebbe, per sua naturale identificazione, essere perfetta (considerando che si basa su pilastri morali e dottrinali che non hanno paragoni con nessun’altra attività lavorativa), vuol dire allora che qualcosa l’ha resa perfettibile.

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L’effetto dirompente di queste “metastasi” sono da addebitare ad uno strumento di rappresentatività del personale militare (cd. Rappresentanza Militare), la quale seppur nata sotto i migliori auspici liberali non è mai riuscita energicamente ad ottenere dei risultati eclatanti se non quello di diventare, con il passar del tempo, il “vulnus” geriatrico di un’obsolescente sistema di tipo “feudatario”, sia per la sua naturale collocazione nella struttura verticistica militare, sia per le limitazioni imposte al suo operato attraverso un regolamento “ad hoc”, che la vede subordinata ai vari livelli, alle Autorità di Vertice affiancate, avendo come scopo e natura della sua attività, quella di rappresentare, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, PARERI, formulare RICHIESTE ed avanzare PROPOSTE, prospettando istanze di carattere collettivo, che nel migliore dei casi avrà come risposta un “ne prendiamo atto”.

Noi militari, chiediamo solo di essere giustamente considerati per quello che siamo e facciamo in silenzio, ogni giorno e notte, per la sicurezza del Popolo Italiano e non solo. Non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo immaginare di essere ricordati solo quando ci riportano a casa avvolti nel nostro sacro tricolore; piegato e consegnato alle nostre famiglie, insieme ad una medaglia e relativa motivazione scritta su carta pergamena, che i nostri figli leggeranno ogni volta che sentiranno la nostra mancanza.

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Noi Militari, chiediamo semplicemente di essere ricordati quando siamo ancora in vita, ascoltandoci e onorandoci mentre sacrifichiamo tutto noi stessi, compreso i nostri affetti più cari. Attualmente, non abbiamo alcuno strumento valido di tutela, difesa e di eco alle nostre grida, se non quello dei Sindacati militari.

Chi, oggi, ha paura dei sindacati militari, ne ha tutte le ragioni perché sa che il tempo a disposizione per le proprie attività despotiche e di puro opportunismo economico, è ormai all’inesorabile declino. Il tempo è sempre galantuomo e porta inevitabilmente al suo seguito, la redimente “VERITÀ”. Chi invece non teme affatto, questa svolta epocale nelle Forze Armate, sa che essa non sarà né deleteria e né distruttiva di alcun equilibrio, se non quello dettato da impettite prese di posizione autarchiche e personali interpretazioni ermeneutiche e monocratiche dei Regolamenti.

Il benessere porta altro benessere. Il personale militare giustamente riconosciuto, tutelato, difeso e soprattutto equamente ed opportunamente compensato, non potrà fornire altro che nuova energia, rinata motivazione e soprattutto l’essere garanti nel continuare a fornire al resto del mondo solo e sempre l’invidia di essere italiani. Crogiolandoci della piena titolarità di essere sempre e solo IMITATI ma mai EGUAGLIATI!

Piero Angelo De Ruvo
Primo Luogotente dell’Esercito Italiano in Congedo
Ex segretario nazionale della Federazione Lavoratori Militari (FML) dell’Esercito Italiano

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Piero Angelo De Ruvo

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