VACCINI OBBLIGATORI: AIFA SMENTITA DAL LEGALE COSAP. “Farmaci Genici Sperimentali: serve Prescrizione Medica di Specialista”

VACCINI OBBLIGATORI: AIFA SMENTITA DAL LEGALE COSAP. “Farmaci Genici Sperimentali: serve Prescrizione Medica di Specialista”

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di Fabio Giuseppe Carlo Carisio

E’ scontro legale a viso aperto tra il COSAP (Coordinamento Sindacale Appartenenti Polizia) e l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) in relazione ai vaccini obbligatori imposti dal governo Draghi ai poliziotti dal 15 dicembre scorso per poter continuare a lavorare.

Nei giorni scorsi abbiamo dato in anteprima la notizia delle caselle postali certificate AIFA intasate da centinaia di agenti di Polizia che hanno richiesto l’ostensione della prescrizione medica per i vaccini, secondo una strategia anti-obbligo già applicata dall’avvocatessa bolzanina Renate Holzeisen anche per altre categorie professionali. Oggi non solo il sindacato risponde ma lo fa proprio con una lettera del legale che smentisce la fondatezza della risposta del direttore dell’Agenzia Italiana del Farmaco e contesta, sulla base di precisi riferimenti normativi, gravi e palesi violazioni dei regolamenti farmacologici e medici.

«Il sindacato di Polizia COSAP con la presente risponde alla nota AIFA di cui all’oggetto, nella quale riscontra doglianze espresse dal Direttore Generale della citata Agenzia in merito ad una massiva ricezione di e-mail inviate da centinaia di poliziotti. Le tantissime e-mail citate in nota, rappresentano evidentemente quella cartina al tornasole di legittimi dubbi e richieste connesse alla campagna vaccinale cui sono obbligati i poliziotti pur di conservare il diritto al lavoro, ex D.L. 44/2021. Ricordiamo ad AIFA che ogni singolo poliziotto ha il diritto a ricevere singola risposta alla propria e-mail. Il COSAP, nell’interesse della categoria rappresentata e della collettività tutta, risponde alla nota AIFA in oggetto con l’allegato commento all’uopo redatto dall’avvocato» scrive in una lettera inviata ai Ministeri dell’Interno e della Salute oltreché ovviamente all’ente regolatore dei medicinali interessato la segreteria nazionale dell’organizzazione sindacale rappresentata da Sergio Scalzo.

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Prima di leggere come il legale smonta punto per punto le argomentazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco segnaliamo che il COSAP ha già intrapreso anche una battaglia giuridica su un altro facendo ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in relazione ad alcune violazioni di legge.

«La Segreteria Nazionale COSAP ha deliberato all’unanimità mandato al proprio legale Avv.to DORIA Luigi del Foro di Lecce per ricorre al Tar Lazio per l’annullamento previa sospensiva della circolare a firma del Capo della Polizia, avente protocollo n°333 6142 del 10/12/2021, con oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato – Disposizioni applicative. Il COSAP e l’Avv.to DORIA hanno ravvisato nella circolare de qua profili di illegittimità, irragionevolezza e discriminatori; ragion per cui il ricorso è stato notificato e sono in corso gli adempimenti formali per il deposito e l’iscrizione al ruolo propedeutici alla trattazione. Continua la battaglia del COSAP contro le discriminazioni!».

Ma vediamo ora nel dettaglio alcuni dei punti focali della risposta dell’avvocatessa Holzeisen in relazione alle richieste delle prescrizioni mediche avanzate dai poliziotti sulla base di un modulo da lei stessa precedentemente predisposto (NB i link alle inchieste di Gospa News sono stati aggiunti a posteriori dalla nostra redazione per la stretta correlazione con le tematiche enunciate).

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«L’AIFA, anziché rispondere alle più che legittime richieste di ostensione di documentazione inviate anche alle rispettive Aziende Sanitarie Locali da parte di cittadini appartenenti alle categorie professionali (insegnanti, sanitari, membri del comparto difesa, sicurezza ecc.) sottoposti ad un incostituzionale obbligo di trattamento con delle sostanze di fatto ancora in fase sperimentale (vedasi l’esempio di una di tale richieste in allegato), si rivolge al Ministero dell’Interno lamentandosi dell’intasamento delle sue caselle pec e fornendo, comunque, una notizia importante» scrive il legale per conto del sindacato di polizia.

«Infatti, l’AIFA stessa conferma nella sua Nota al Ministero dell’Interno che le quattro sostanze attualmente autorizzate in via solo condizionata per l’immissione sul mercato, denominate “vaccini”-Covid-19 (Comirnaty di Pfizer/BioNTech, Spikevax di Moderna, Vaxzevria di AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson) sono state classificate dalla stessa AIFA come farmaci per i quali serve una prescrizione medica».

«Altro l’AIFA non avrebbe potuto fare, dato che la Commissione Europea con le rispettive Decisioni di Esecuzione dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (e centralizzata con effetto per tutta l’Unione Europea) di queste sostanze ha previsto nel rispettivo Allegato II al Punto B (Condizioni e Limitazioni di fornitura e utilizzo) che ci deve essere una prescrizione medica ai fini della legittima applicazione di queste sostanze. Testualmente la Commissione Europea ha disposto: “Medicinale soggetto a prescrizione medica”».

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«L’AIFA ha classificato queste sostanze ragionevolmente come sostanze che abbisognano di una, a maggior ragione approfondita e attenta valutazione e dunque cauta applicazione, considerato il fatto che queste sostanze si trovano ancora in uno stadio sperimentale. Allo stato, infatti, non è confermata né l’efficacia né la sicurezza. Dovremo attendere i risultati dei trial per avere i primi dati a medio termine, mentre, come lo stesso CEO della Moderna ha dichiarato qualche giorno fa, ci vorranno almeno dieci anni per avere un’idea degli effetti a lungo termine.Farmaci vengono autorizzati in via condizionata all’immissione sul mercato solo se mancano studi preclinici, farmacologici e clinici (vedasi Regolamento CE n. 507/2006)».

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«E, dunque, l’AIFA ha previsto nelle sue determine di classificazione che per queste sostanze ai fini della loro consentita e, dunque, legittima inoculazione, debba esserci il rilascio di una prescrizione medica limitativa (RRL)» precisa Holzeisen, anche in riferimento alla nota AIFA che negava la necessità di prescrizioni mediche per i vaccini.

«La prescrizione medica limitativa (RRL) è regolata dagli artt. 91 e 93 D.Lgs. 219/2006. e significa che:  (tratto da https://www.fcr.re.it/ricetta-limitativa)  i rispettivi medicinali sono vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  (art. 93 D.Lgs 219/2006): sono i medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono che la diagnosi sia effettuata in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati … Questi medicinali devono recare sull’imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario, dopo le frasi “Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica”, o “Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta”, la specificazione del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione».

«Sostanze di questo genere certo mai potrebbero essere inoculate in contesti sforniti delle garanzie richieste per l’applicazione di sostanze di questo genere. Invece nei mesi scorsi ne abbiamo visti di tutti i colori: inoculazioni persino in spiaggia, in discoteca, in autobus ecc..  E ora anche l’inoculazione nelle farmacie certo non corrisponde all’ambiente in cui vanno somministrate sostanze di questo genere».

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«La prescrizione medica deve essere evidentemente riferita alla situazione di ogni singola persona dopo che questa è stata adeguatamente informata dal medico vaccinatore specialista (dato che si tratta di prescrizione RRL) ex art. 8 Reg. (CE) 507/2006 sulla natura: sostanza a base genica di fatto ancora in fase sperimentale, sull’efficacia: mera prevenzione dello sviluppo della malattia Covid-19 e non dell’infezione con il virus SARS-CoV-2 e sul profilo di sicurezza: mancano fondamentali dati a causa di studi non fatti oppure a tutt’oggi in corso della sostanza destinata ad esserle inoculata» aggiunge il legale evidenziando un concetto affermato chiaramente anche da un famoso genetista di Colonia.

Il professor Walter Doerfler, infatti, ha scritto parole inquietanti in una sua ricerca sui sieri genici: «La popolazione umana attualmente partecipa all’esposizione al DNA estraneo in un enorme esperimento. Dopo il completamento delle vaccinazioni in tutto il mondo, dovrebbe essere istituito un programma sentinella post-vaccinazione per monitorare l’esacerbazione di disturbi umani inaspettati, forse nuovi, negli individui vaccinati».

I PROFILI DI RISCHIO DEI VACCINI

«Il medico ai sensi dell’art. 13 Codice Etico Medico deve innanzitutto informarsi e poi informare la persona interessata dal trattamento sanitario sulla natura, sull’efficacia e sul profilo di rischio della sostanza che intende prescrivere» rimarca l’avvocatessa del COSAP specificando che «il medico vaccinatore “specialista” deve informare la persona interessata del fatto che allo stato mancano dati sull’effetto che queste sostanze hanno».

Il suo elenco corrisponde a quelle problematiche già evidenziate in precedenti inchieste di Gospa News: da quelle a medio-lungo termine, come il pericolo di sviluppare immunopatologia polmonare evidenziato da una ricerca scientifica pubblicata già nell’ottobre 2020 da due università cinesi, a quelle sulle donne incinte segnalate da due ricercatrici neozelandesi, sulle persone con disturbi infiammatori e in punto cancerogenicità e mutagenicità (come la possibile modifica del DNA attestata dallo studio del professor Doerfler).

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«E poi, dato che si tratta di sostanze sperimentali, il medico vaccinatore “specialista” ovviamente deve prendere anche in considerazione il numero enorme di eventi avversi segnalati e giunti nella banca dati ufficiale degli eventi aversi da farmaci dell’EMA (EudraVigilance)» aggiunge Holzeisen citando «il fatto che in Italia sono stati accertati dall’autorità giudiziaria (sulla base di perizie dei CTU della rispettiva Procura della Repubblica) già almeno n. 18 morti con un nesso causale chiaro e diretto con l’iniezione di queste sostanze».

«Sappiamo che nella stragrande parte dei cosiddetti “malori” letali, che da quando ha iniziato la campagna vaccinale affliggono con evidente intensità preoccupante anche i ns. giovani, non vengono fatte le dovute autopsie, anche se proprio il Regolamento (CE) n 507/2006 richiederebbe una seria farmacovigilanza nell’interesse della collettività!».

In Germania il direttore della Divisione di Patologia dell’Ospedale di Heidelberg effettuò le perizie autoptiche su svariate decine di deceduti vaccinati, di concerto con la magistratura locale, ed accerto che i decessi del 30 % di essi aveva un nesso causale con l’inoculazione dei sieri genici.

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«Inoltre, ad un medico, specialmente se specializzato nella inoculazione di sostanze ancora in fase sperimentale (… specializzazione del medico che sarebbe richiesta dalla esigente prescrizione medica RRL) dovrebbe essere noto che il numero degli eventi avversi segnalati statisticamente costituisce soltanto una piccola parte del numero reale (si parla dell’ 1 fino al 6 per cento) e che, dunque, la realtà degli eventi avversi causati da queste sostanze di fatto sperimentali è purtroppo molto più grave».

“SOSTANZE A BASE GENICA RICHIEDONO MEDICI SPECIALISTI”

«Nella campagna vaccinale non sono coinvolti medici “specialisti” per il trattamento con una sostanza a base genica con un’autorizzazione per l’immissione sul mercato solo condizionata, come, invece, una prescrizione medica RRL richiederebbe! Infatti, vengono reclutati senza alcuna adeguata istruzione e formazione medici di qualsiasi “settore” che non fanno altro che fungere da meri esecutori di istruzioni impartite a livello politico in punto esenzione dall’obbligo di cui agli artt. 4 e 4-ter D.L. 44/2021» prosegue il legale del COSAP.

«Dal 27 dicembre 2020 è in atto una procedura per la campagna vaccinale che è giusto il contrario di quanto la necessità di una prescrizione medica RRL, invece, impone. Allo stato tutti i cittadini che si presentano avanti il medico vaccinatore sono considerati a priori “vaccinabili”. Solo se possono dimostrare di essere affetti da una delle pochissime patologie, stabilite a livello politico in netta disattenzione di quanto oltre all’EMA e alla Commissione Europea gli stessi produttori delle quattro sostanze dichiarano in merito alle informazioni mancanti, sono esonerati dall’obbligo di trattamento con queste sostanze di fatto ancora in fase sperimentale».

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«Invece, l’imposizione nelle decisioni di autorizzazione condizionata all’immissione sul mercato di una prescrizione medica ai fini della legittima applicazione della sostanza, e la ragionevole previsione da parte dell’AIFA della prescrizione medica RRL, assoggettata a presupposti più severi, presuppone che sia un medico con la adeguata formazione nell’applicazione di sostanze a base genica e con un profilo di efficacia e sicurezza ad oggi non confermato, a non valutare ogni cittadino a priori essere “vaccinabile” perché appartenente ad una categoria professionale oppure perché cittadino italiano, ma, invece, come essere umano che deve innanzitutto essere informato sulla natura e sul profilo di efficacia e sicurezza della sostanza e la cui singola/singolare situazione (e ciò a maggior ragione perché bisogna valutare l’applicazione di una sostanza per la quale mancano ancora dati fondamentali) deve essere valutata dal medico, senza alcun condizionamento di natura politica, sulla base di quanto impostoli dall’art. 13 Codice Etico Medico» specifica Holzeisen.

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«Infatti, la prescrizione ai fini di prevenzione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata. La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza».

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«È evidente, che dal 27 dicembre 2020 tutto quanto è previsto dall’art. 13 Codice Etico dei Medici, sulla base di rispettiva normativa, ai fini dell’adempimento della condizione per l’utilizzo legittimo dei “vaccini”-Covid-19, e consistente nella garanzia della prescrizione medica RRL (assoggettata presupposti severi) viene clamorosamente e sistematicamente violato».

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«Una prescrizione RRL di un farmaco di fatto ancora in fase sperimentale ovviamente dovrebbe prendere in considerazione anche la presenza di anticorpi, perché come conferma ora anche il membro del Consiglio Superiore di Sanità (CTS), prof. Paolo Gasparini “I guariti sono immuni contro tutte le porzioni del virus a differenza dei vaccinati che sono stati immunizzati solamente contro la proteina Spike, vale a dire una parte del virus. Diverse pubblicazioni scientifiche inoltre dimostrano chiaramente che l’immunità naturale è maggiore e di più lunga durata di quella determinata da vaccini”».

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«Invece, allo stato, ai cittadini– a prescindere dal loro status anticorpale – viene imposto direttamente o surrettiziamente un trattamento sperimentale, esponendoli anche al rischio dell’antibody dependent enhancement (ADE), causa di morte accertata dalla CTU della Procura della Repubblica almeno nel caso di un militare italiano».

«E ancora prima dei rischi, il medico vaccinatore specialista nell’applicazione di una sostanza a base genica in fase ancora sperimentale dovrebbe dichiarare alla persona che si presenta per adempiere l’obbligo/imposizione di cui agli artt. 4 (sanitari) e 4-ter D.L. 44/2021 (comparto difesa e sicurezza …, scuola ecc.) che le quattro sostanze attualmente autorizzate in via condizionata per l’immissione sul mercato, quali cosiddetti “vaccini”-Covid-19, non sono state autorizzate per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2, ma invece per la sola prevenzione dello sviluppo della malattia Covid-19».

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«Ovviamente l’art. 3 del D.L. 44/2021 – a prescindere dalla sua evidente incostituzionalità vista la necessità della prescrizione medica RRL per l’applicazione legittima dei “vaccini”- Covid-19 – già per il mero fatto che viene sistematicamente violato l’obbligo di informazione di cui all’art. 8 Regolamento (CE) 507/2006, è messo fuori gioco e dunque rimane, comunque, “non operativo” in tutti quei casi in cui il medico non adempie al suo preciso obbligo di informazione previsto anche dalla normativa specifica regolante tali sostanze» conclude l’avvocatessa Holzeisen, pronta a dare battaglia a nome del COSAP ma anche dei cittadini appartenenti alle altre categorie professionali (insegnanti, sanitari, membri del comparto difesa, sicurezza ecc.) «sottoposti ad un incostituzionale obbligo di trattamento con delle sostanze di fatto ancora in fase sperimentale».

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Fabio Giuseppe Carlo Carisio
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MAIN SOURCES

GOSPA NEWS – WUHANGATES REPORTAGE

GOSPA NEWS – INCHIESTE CORONA VIRUS

COSAP – LA LETTERA INTEGRALE ALL’AIFA

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