Sentenza Bomba! MORTI DOPO I VACCINI: TRIBUNALE MANDA GLI ATTI IN PROCURA. Per Rischi di Tumori e Danni al Sistema Immunitario

Sentenza Bomba! MORTI DOPO I VACCINI: TRIBUNALE MANDA GLI ATTI IN PROCURA. Per Rischi di Tumori e Danni al Sistema Immunitario

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Clamorosa ordinanza del giudice di Firenze Zanda:
menziona gli studi pubblicati da Gospa News
a conferma dei pericoli derivanti dai sieri genici,
ribadisce i rischi di tumori segnalati dal medico Andrea Stramezzi
e denuncia la disinformazione anti-deontologica dei media

di Redazione Gospa News

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«Come, dunque, il non vaccinato potrà circolare liberamente nell’Unione e prendere mezzi di trasporto senza limitazioni al pari di chi si è vaccinato, analogamente potrà avere libero accesso al lavoro in presenza, al pari di chi è vaccinato, senza possibilità di discriminazioni che sono da ritenersi del tutto ingiustificate, nel caso della scelta di non vaccinarsi».

«Deve quindi essere confermato il decreto inaudita altera parte già emesso, mandando gli atti alla Procura di Roma per gli eventi avversi e i morti e le numerose criticità evidenziate e per il fatto che la campagna vaccinale prosegue ed è stata recentemente perfino estesa ai neonati dai sei mesi in su, senza alcuna sperimentazione».

In 22 pagine di sopraffina interpretazione dei diritti degli esseri umani e dei lavoratori queste due frasi conclusive sono le più importanti e dirompenti. Sono state scritte dal giudice dottoressa Susanna Zanda del Tribunale Ordinario di Firenze in relazione al caso di un’operatrice sanitaria che era stata sospesa dall’Ordine degli Psicologi cui apparteneva perché aveva rifiutato di vaccinarsi.

Il decreto aveva suscitato scalpore in tutta Italia e anche all’estero perché in esso non solo aveva confermato la fondatezza dell’inefficacia dei vaccini a prevenire i contagi denunciata dalla ricorrente ma aveva pure evidenziato il pericolo che i sieri genici sperimentali a RNA messaggero potessero alterare il DNA umano.

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Nell’ordinanza del 31 ottobre scorso lo stesso magistrato fiorentino non solo ha rigettato il ricorso dell’Ordine degli Psicologi riconfermando il decreto del 6 luglio 2022 con cui «disponeva che la psicologa riprendesse a lavorare in qualunque modalità senza differenze rispetto ai colleghi vaccinati, disponendo il divieto di discriminazioni».

Ma  «visto l’art. 361 c.p. manda il presente provvedimento alla Procura della Repubblica di Roma per quanto di eventuale competenza».

Ecco un’estrema sintesi delle parti conclusive della sentenza (leggibile integralmente al link in fondo all’articolo). Gli hyperlink inseriti nel testo  che rimandano agli articoli di Gospa News sono stati ovviamente aggiunti a posteriori.

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«Dunque, incentrando l’attenzione sull’art. 3 della Carta di Nizza, invocato dalla (E.M. pubblichiamo solo le iniziali omettendo il nome completo – ndr),, si deve evidenziare, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, che esiste una piena armonia con l’art. 32 della Cost. italiana. L’art. 3 della Carta di Nizza non trova precedenti nella Cedu come normalmente accade per le norme della Carta, ma i suoi precedenti si rinvengono in altri atti del Consiglio d’Europa e particolarmente nella convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina. Ecco che quindi il principio del “consenso informato” costituisce una delle pietre angolari del costituzionalismo post-bellico, trovando nel nostro sistema i riferimenti negli artt. 2 e 32 cost. Si veda ad es. corte cost. 438/2008 ove si richiama l’art. 3 CDFUE» scrive la dottoressa Zanda.

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«Nello specifico ambito della medicina e biologia è espresso dall’art. 5 della Convenzione di Oviedo da cui deriva storicamente l’art. 3 CDFUE. Si richiama l’art. 1 convenzione di Oviedo del 1997: Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Ogni Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione. Articolo 2 – Primato dell’essere umano L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza» recita ancora l’ordinanza.

«Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”. Ebbene esiste uno stretto nesso tra l’art. 3 e l’art. 1 della Carta di Nizza, che spiega quella serie di limiti inderogabili imposti alla scienza e alla tecnologia, e che non possono essere superati dal potere dell’uomo e dalle sue conoscenze che anche gli consentano di incidere sulla realtà biologica e sulle strutture fondamentali della persona umana (es. manipolazione del genoma umano e del sistema immunitario)»

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«Quindi quei limiti alla scienza e tecnologia (il divieto di clonazione di esseri umani a scopo riproduttivo, di fare mercimonio di parti del corpo, di pratiche eugenetiche e/o transumaniste per la selezione delle persone) sono sia limiti soggettivi del consenso e dell’autodeterminazione, sia limiti oggettivi rispetto alle ingerenze esterne sull’integrità psico fisica. Ecco perché non esiste un diritto al suicidio, e nemmeno è possibile la locazione del ventre materno, o la vendita di embrioni o parti di embrioni e di feti a scopo di lucro per es. per la produzione anche di farmaci, come gli odierni vaccini, che pongono, come sottolineato dalla M., anche dei grossi problemi etici e di religione. Dunque ci troviamo in presenza di un diritto all’autodeterminazione biomedica caratterizzato dall’incondizionatezza, che rende la norma direttamente efficace per il giudice comune».

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«La necessità inderogabile di un consenso informato per i trattamenti in campo medico, si ricava già dalla formula chiara e limpida contenuta nell’art. 3 che non ammette deroghe, “ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica; nell’ambito della medicina devono in particolare essere rispettati : a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge….omissis”»

«Dunque, la Carta di Nizza pone l’inderogabilità del consenso, e lo Stato membro può incidere esclusivamente sulle modalità con cui viene espresso; in Italia le modalità del consenso sono state dapprima determinate da un’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione indi trasfuse nella legge, che richiede il consenso in forma scritta ad substantiam, dettagliato e circostanziato con esclusione di un mero rimando ad “informazioni date in precedenza” in forma orale. L’inderogabilità di questa disposizione e la sua incondizionatezza e dunque efficacia immediata, si ricava anche dal suo collegamento con l’art. 1 della Carta, di cui è specificazione; l’art. 1 coerentemente col Preambolo della Carta di Nizza pone al centro dei valori europei “la dignità umana”, di derivazione CEDU; “la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”».

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«Dunque, dalla lettura di queste fonti di rango primario, non incompatibili ma anzi coerenti con le norme della Costituzione italiana, si trae la conclusione che il decreto legge 44/21 e legge di conversione successiva, nonché il dl 172/21 e legge di conversione successiva, siano in conflitto con la Carta di Nizza, perché seppure i sanitari nella cui lata categoria rientra la dott.ssa M. non vengono fisicamente coartati alla vaccinazione, vi è comunque il fattore “coazione” incompatibile con la libertà delle cure in campo medico; infatti, non vaccinandosi subiscono la conseguenza indiscutibilmente grave e negativa di essere sospesi dagli Ordini di appartenenza, uscendo senza un vero motivo dal mondo del lavoro, pur essendo sani, e per periodi che sono stati peraltro eccezionalmente lunghi viste le proroghe applicate, non potendo sostentarsi e praticare la professione, espressiva di libertà personali intangibili (art. 2 e 13 cost.)».

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VACCINI SPERIMENTALI SENZA STUDI ADEGUATI SU EFFICACIA E SICUREZZA

«Il secondo motivo di conflitto con la Carta di Nizza sta nel fatto che questi trattamenti vaccinali imposti dalle leggi italiane ordinarie sono sperimentali e non se ne conoscono gli effetti, perché sono stati autorizzati in base al regolamento europeo n. 507/2006 ossia in forma condizionata, senza adeguati e completi studi di efficacia e sicurezza, e non sono stati testati per la prevenzione del virus ma solo della malattia».

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«Il rifiuto della M. di questo trattamento vaccinale, è dunque motivato perché nessun cittadino europeo può essere costretto a trattamenti farmacologici sperimentali, specie quando, come in questo caso, esistevano evidenze scientifiche sull’efficacia degli antinfiammatori sin dalle prime fasi della malattia (vd. ad es. risultati Istituto per la Ricerca Farmacologica Mario Negri pubblicati sin da giugno 2021 su riviste mediche facenti capo alla rivista inglese The Lancet)».

«Per giunta l’Aifa come rilevato anche dall’Alta Corte Siciliana, nonostante il tipo di autorizzazione imponesse in base al regol. europeo 507/2006 considerando 11, e direttiva 2001/83/CE e reg. 726/2004 di “rafforzare la farmacovigilanza” trattandosi di farmaci sperimentali, ha invece optato per la farmacovigilanza passiva, con somministrazione indiscriminata dei vaccini da parte dei vaccinatori, senza tener conto delle patologie pregresse es. di tipo circolatorio dei pazienti, e nonostante l’azione trombigena dei vaccini segnalata dalle case farmaceutiche tra gli effetti indesiderati; in aggiunta a ciò si è optato per la limitazione ulteriore della raccolta dati all’esiguo periodo di 14 giorni dall’inoculo, nonostante le case farmaceutiche avessero dichiarato di non conoscere gli effetti a medio e lungo termine e nonostante l’art. 97 cost. imponesse alle autorità sanitarie di fare delle scelte nel segno della massima tutela della salute pubblica».

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I RISCHI DI TUMORI PER DANNI AL GENOMA UMANO E AL SISTEMA IMMUNITARIO

«Sotto questo profilo la M. ha anche prodotto i risultati dello studio dell’Università Thomas Jefferson condotto su cavie di laboratorio e che ha evidenziato sulle cavie la stabile deregolazione del genoma umano, trasmissibile alla prole. Tale studio segue analoghi altri studi precedenti, tra cui quello svedese di Lund University, Malmo, Svezia pubblicato il 25.2.22, su CURRENT ISSUES MOLECULAR BIOLOGY che espone lo studio in vitro eseguito però su cellule umane del fegato, segnalando il dato allarmante per cui con l’RNA dei vaccini Phizer Biontech covid 19 si verifichi una trascrittasi inversa, con efficacia quindi negativa dei vaccini ad MNRA, ciò che potrebbe implicare, se confermato in vivo, una maggior esposizione del vaccinato a rischi di contagi e neoformazioni tumorali; anche lo studio del giugno 21 pubblicata su Sciences Advances ammette che le cellule umane possano convertire l’RNA in Dna, col crollo del dogma di microbiologia, secondo cui le informazioni genetiche possono seguire una sola direzione».

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«C’è quindi il pericolo segnalato da ricercatori universitari indipendenti di vari stati, di un’alterazione dei codici della vita, vietata dalle norme internazionali soprarichiamate, e che potrebbe esporre stabilmente il vaccinato all’incapacità di dare una risposta immunitaria adattativa efficace non solamente per il covid 19, ma anche per altri patogeni e per la stessa formazione fisiologica di cellule tumorali, che un sistema immunitario normale e non manipolato può portare a necrosi (vd. anche lo studio su New Medical life Science del 10.5.2021 compiuto dai ricercatori dei Paesi Bassi e della Germania, che avevano avvertito di come il vaccino Phizer – BioNTech’s inducesse una riprogrammazione delle complesse risposte immunitarie innate determinando una risposta immunitaria indebolita)».

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«Si nota che su questi aspetti scientifici l’Ordine convenuto si è limitato a richiamare generiche evidenze scientifiche nazionali e internazionali sull’efficacia e sicurezza dei vaccini, e le opinioni delle autorità sanitarie e istituti comunque riconducibili alla gestione pandemica, senza tuttavia produrre alcuno studio a sostegno di queste generiche difese».

«In terzo luogo queste leggi appaiono discriminatorie per contrasto con l’art. 21 carta di Nizza, che vieta le discriminazioni attuate per le opinioni personali tra cui quelle che la persona si forma in campo medico. L’inefficacia immunizzante dei trattamenti a cui la M. non si è voluta sottoporre è ciò che rende manifesta la sua discriminazione, in quanto non esiste un valido motivo scientifico per il quale la M. sia sospesa dall’albo, rispetto ai colleghi vaccinati, potendo entrambi contagiarsi».

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«La premessa contenuta nelle leggi in questione, al fine di dare una giustificazione al trattamento sperequato dei sanitari, ovvero la prevenzione dei contagi, si è rivelata debole, perché i contagi non sono mai stati impediti dal trattamento vaccinale, e mai ciò è stato testato e affermato dalle case produttrici, che, tuttavia, li hanno raccomandati in plurime dosi e booster (vd. doc. su indicazioni terapeutiche); dubbi quindi sorgono anche sulla correttezza nella caratterizzazione farmacologica di questi sieri, la cui denominazione di “vaccino” potrebbe essere stata fuorviante nella manifestazione del consenso degli inoculati, in aggiunta alla mancanza di pluralismo informativo scientifico dei media, cui pure erano obbligati in base all’art.6 del codice deontologico del giornalista aggiornato al 2021 (gli studi sopra richiamati, infatti, non risultano commentati dalla maggior parte dei giornalisti TV e stampa)».

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«In conclusione il provvedimento di sospensione annotato e poi deliberato dall’Ordine con cui si sospende la dott.ssa M. dall’albo fino a che non si vaccini, contrasta con la Carta di Nizza agli artt. 1, 3 e anche 21 perché la dott.ssa M. viene discriminata per le sue opinioni personali, per l’esercizio della sua libertà di scelta in campo medico, in quanto non può esprimersi nel mondo lavorativo e non può sostentarsi, pur trovandosi nella stessa condizione dei colleghi vaccinati, che possono essere contagiati nonostante i sieri sperimentali non dotati di efficacia immunizzante».

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Va fatto un grande plauso al giudice Susanna Zanda che non solo conferma le violazioni contro il diritto al lavoro dell’obbligo vaccinale ma mette nero su bianco in una sentenza tutti i pericoli di gravissimi effetti indesiderati evidenziati dai molteplici studi scientifici pubblicati sovente in anteprima da Gospa News. 

Non solo. L’ordinanza conferma anche l’allarme sul rischio di un boom di tumori per i danni al sistema immunitario provocati dai ripetuti booster lanciato dal chirurgo milanese Andrea Stramezzi in un’intervista con il direttore di Gospa News Fabio Giuseppe Carlo Carisio.

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GOSPA NEWS – INCHIESTE CORONA VIRUS

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