BATTAGLIA SUGLI STIPENDI SOSPESI AI LAVORATORI NON VACCINATI. Esposti alla Corte dei Conti di Constitutio Italia

BATTAGLIA SUGLI STIPENDI SOSPESI AI LAVORATORI NON VACCINATI. Esposti alla Corte dei Conti di Constitutio Italia

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di Ciro Scognamiglio
Membro del Consiglio direttivo dell’associazione di tutela legale e sociale Constitutio Italia

Più gli dici che è impossibile, più lo incoraggi. Essere sempre fermi significa spesso essere ostinati. Se uno resta attaccato troppo rigidamente ai propri princìpi, difficilmente incontrerebbe qualcuno. La buona filosofia comincia col dubitare e non finisce mai con l’ostinarsi.”.

Quanti hanno dovuto superare enormi problematiche, quante famiglie hanno sacrificato i propri sogni a causa della sopravvenuta sospensione dall’attività lavorativa, per gli effetti dei compulsivi decreti legge atti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, decreti accompagnati con la messianica ritorsiva campagna vaccinale che sta concedendo tutti i suoi effetti avversi. 

Effetti avversi che colpiscono anche il cuore dello Stato, in considerazione del Segreto di Stato imposto sui fatti di Val Seriana. Il Consiglio di Stato nega i documenti chiesti un anno e mezzo fa in base ai quali 400 militari uomini e donne, tra carabinieri, polizia, guardia di finanza ed esercito furono inviati nella Bassa Bergamasca il 5 marzo 2020 e poi ritirati 3 giorni dopo dal territorio più aggredito dal Covid, determinando la mancata “zona rossa” in anticipo sul lockdown nazionale.

Emerge dagli atti: “Non c’è stato alcun atto governativo specifico di impiego delle forze militari nelle zone di Nembro e Alzano” lo scrivono i legali del Ministero dell’Interno rispondendo alla richiesta del Consiglio di Stato.  Anche l’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, per motivare il suo diniego alle richieste parla anche di ordine pubblico e segreto militare, e per non finire le amministrazioni pubbliche si chiudono nel silenzio per negare l’ostensione dei dati epidemiologici del proprio comparto ad esempio rammemoro la richiesta di un sindacato militare avanzata dal suo segretario generale esercito Luogotenente Piero Angelo de Ruvo pubblicata da Gospa News. Ebbene, oltre alla non presunta emergenza epidemiologica si restituisce un’emergenza di Stato.

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Tuttavia, quanti si sono chiesti se il proprio dirigente/funzionario pubblico – Comandante di corpo abbia agito nella liceità, nel rispetto del principio di buon andamento dell’amministrazione – «vero cardine della vita amministrativa e quindi condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale».

In questo periodo di emergenza sociale, nonché di emergenza di stato di diritto (più che sanitaria) la Constitutio Italia insieme a dei seri professionisti legali hanno cercato una risposta alle seguenti domande: liceità delle sospensioni e presunto danno erariale.

I provvedimenti di sospensione dall’attività lavorativa a causa della mancata inoculazione dei sieri covid “sperimentali” – [Garanzia del vaccino pari a zero – sentenza di giovedì 28 aprile, Tribunale di Padova (Giudice Dott. Roberto Beghini) che ha accolto il ricorso di un’operatrice sanitaria dell’azienda Ulss n.6 Euganea, sospesa per non essersi sottoposta a vaccinazione covid.]  hanno risvolti sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e dunque sui stessi cittadini italiani.

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Il trattamento giuridico del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni deriva dalla disciplina dei diritti e dei doveri connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

Tali diritti e tali doveri sono regolati dalla legge, in generale dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e dai contratti collettivi (per il personale militare le leggi di stato “Ufficiali – Sottufficiali – Graduati” poi decreto legislativo n.66 del 2010 Codice dell’ordinamento militare). Essi sono, poi, richiamati nel contratto di lavoro individuale sottoscritto dal lavoratore al momento dell’assunzione

Per trattamento economico si intende, in generale, la retribuzione che viene corrisposta in ragione della prestazione lavorativa. Questo personale intervento riguarderà un tema “credo” di un certo interesse per chi è stato sospeso dall’attività lavorativa, che è quello della possibilità di ristoro per i danni patiti: intesi come danni personali e danni al patrimonio pubblico.

Dobbiamo ricordare che vige l’obbligo di denuncia alla Corte dei Conti da parte degli organi della Pubblica Amministrazione dei fatti dannosi per l’Erario posti in essere dai dipendenti pubblici, o da soggetti, persone fisiche o giuridiche, comunque assoggettati alla giurisdizione contabile.

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IL DANNO ERARIALE

La questione coinvolge sia chi opera all’interno degli Enti pubblici, perché l’omessa denuncia di danno erariale è essa stessa fonte di responsabilità amministrativo-contabile; sia le Procure regionali, dal momento che l’attività istruttoria del P.M. contabile, che precede l’esercizio dell’azione di responsabilità, è condizionata dall’esistenza di una concreta notitia damni, precisa e puntuale.

Le Procure della Corte dei Conti non possono, infatti, aprire un procedimento se non in presenza di fatti o comportamenti che configurino un illecito amministrativo contabile; non possono, cioè, andare alla ricerca di un’ipotesi di danno su cui indagare, attraverso un’attività ispettiva impropria.

Il principio era già stato affermato dalla Corte Costituzionale (sent. 27.07.2005, n. 337), ma la sua violazione aveva solo conseguenze di tipo disciplinare sul magistrato; ora la violazione di tale principio è sanzionata anche a livello processuale dall’art. 17, co. 30 ter, D.L. 78/2009 dalla nullità degli atti istruttori compiuti in assenza di una notizia di danno che abbia i requisiti della puntualità e precisione richiesti dalla legge.

Un esposto è una denuncia-segnalazione che qualsiasi cittadino può presentare di persona o inviare per corrispondenza, mediante Servizio Postale o tramite e-mail certificata, alla Procura Regionale della Corte dei conti territorialmente competente rispetto al luogo in cui è avvenuto il presunto danno erariale. Per Procura regionale territorialmente competente si intende, di norma, la Procura della Corte dei conti situata nella Regione in cui è avvenuto il fatto segnalato nella denuncia.
In ogni capoluogo di regione esiste, infatti, una sede della Corte dei conti.

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A cosa serve. Si fa un esposto per mettere al corrente la Corte dei conti su presunte irregolarità nella gestione del denaro o del patrimonio pubblico, al fine di attivare la competente Procura Regionale per i necessari accertamenti sui fatti fino ad un’eventuale citazione in giudizio dei presunti responsabili, allo scopo di chiamarli al risarcimento del danno.

Riprendiamo la questione. L’assenza di retribuzione e di qualsivoglia forma di emolumento è in contrasto con la imperatività delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art 2 d lgs 165/2001 e con le disposizioni del codice dell’ordinamento militare di cui ai commi 1, e 2 dell’art.2267 d.lgs 66/2010, nonché quelle del Libro sesto Trattamento economico, assistenza e benessere Titolo I Disposizioni generali degli artt. 1776 e ss del d.lgs 66/2010 e, con le disposizioni del regolamento d.P.R. 90/2010 artt. 1040 e 1041.

Tali assenze hanno creato di certo un malfunzionamento delle pubbliche amministrazioni in termini di servizi offerti al cittadino, di aggravio economico (straordinario) per causa delle autoritarie assenze disposte dai responsabili degli uffici e dei comandi, i quali forse, forse non posseggono le deleghe di garanzia per predette sospensioni che incidono sul trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici.

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Il documento redatto dalla Constitutio Italia in partnership con l’avv. Luigi DORIA si prefigge tre obiettivi: esposto alla Corte dei Conti per presunto danno erariale; ottenere i documenti che manifestano la non legittimità dei provvedimenti di sospensione e non per ultimo ottenere ristoro economico e giuridico.

In considerazione della complessità dell’argomento e della riservatezza professionale della denuncia-diffida e costituzione in mora chi fosse interessato a prescindere se iscritto al sodalizio potrà contattare la Constitutio Italia alla seguente casella info@constitutioitalia.org

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Ciro Scognamiglio

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